Movida: leggi in vigore

NORME VIGENTI IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI E DIFFUSIONE SONORA, SPETTACOLI DAL VIVO, INTRATTENIMENTO MUSICALE E TRATTENIMENTI DANZANTI, PIANO BAR,

NEI LOCALI CHE SOMMINISTRANO ALIMENTI E BEVANDE.

PRINCIPIO GENERALE: ART. 659 CODICE PENALE
Disturbo della quiete pubblica (art. 659 c.p.): è reato di pericolo concreto
“chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309”.
Ai fini dell’integrazione del reato di disturbo della quiete pubblica – hanno scritto i giudici in sentenza – è necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilità ed abbiano, anche in relazione allo loro intensità, l’attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone, e ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate.
In caso di accertata violazione o reiterato disturbo alla quiete pubblica potrà trovare applicazione l’art. 659 del codice penale “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” (contravvenzione, procedibile d’ufficio, previsto il sequestro delle apparecchiature).
In riferimento all’intrattenimento musicale e/o alla organizzazione di serate danzanti, sono 2 le categorie di pubblici esercizi individuate dalle leggi in vigore:
1° CATEGORIA DI PUBBLICI ESERCIZI AD ATTIVITA’ PREVALENTE.
La attività viene svolta in maniera continuativa e prevalente, anche congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande, per la quale necessita apposita licenza ex artt. 68, 69 e 80 TULPS R.D. 18 giugno 1931 n. 773:
Spettacoli dal vivo.
Intrattenimento musicale e trattenimenti danzanti.
2° CATEGORIA DI PUBBLICI ESERCIZI CON PICCOLI TRATTENIMENTI – INTRATTENIMENTO MUSICALE – PIANO BAR – DIFFUSIONE SONORA
La disciplina dell’esercizio delle attività, quali piccoli trattenimenti ed altre attività di svago complementari a quelle di somministrazione, è necessaria al fine di garantire in ogni caso il rispetto dell’ordine, della sicurezza e della quiete pubblica.
L’articolo 13 del decreto legge 9.02.2012 n. 5 (Decreto Monti) apporta una serie di modifiche alla disciplina contenuta nei RR. DD. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e 635/1940 (Regolamento di Esecuzione al T.U.L.P.S.); in particolare, viene abrogato l’articolo 124, secondo comma, del Regolamento TULPS, il quale assoggettava alla licenza di Pubblica Sicurezza gli spettacoli di qualsiasi specie che si tenevano nei pubblici esercizi contemplati dall’art 86.
Ne consegue che non è più necessario ottenere licenza di pubblica sicurezza per i piccoli trattenimenti e gli spettacoli di qualsiasi specie che si svolgono, anche temporaneamente, nei pubblici esercizi.
LIMITI DI PERSONE E DI ORARIO:
Si ricorda che la nuova norma, introdotta agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. dall’art. 7, comma 8-bis, della L. n. 112/2013, di conversione del D.L. n. 91/2013 (LEGGE 7 ottobre 2013, n. 112) prevede che per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio – considerati “spettacoli dal vivo di portata minore” – la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della L. n. 241/1990, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) o ufficio analogo.
LE CONDIZIONI NECESSARIE:
Si tratta di spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela
1. senza aumentare il prezzo della consumazione e
2. senza che ci sia nel locale l’apprestamento di elementi necessari che ne modifichino la configurazione in un locale di pubblico spettacolo. Per piccolo trattenimento musicale deve intendersi la riproduzione o l’esecuzione di musica dal vivo offerta ai clienti in un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre:
3. nel locale o all’esterno non devono riscontrarsi spazi specificamente allestiti per lo svolgimento di attività di spettacolo e/o balli destinati agli avventori (es. spostamento dei tavolini, sedie disposte a platea, piste da ballo, pedane, ecc.);
4. l’attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
5. che l’ingresso del pubblico sia libero e gratuito, cioè non vi sia richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliazione o abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;
6. che non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media o pubblicità in rete, biglietti di invito, in modo che l’avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;
Lo svolgimento di piccoli trattenimenti presso i pubblici esercizi è, quindi, liberalizzato fermo restando la necessità di presentare la S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) presso il S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune del luogo in cui verrà svolta l’attività ed esercitata con osservanza delle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, di destinazione d’uso dei locali, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi. Al riguardo si fa presente che il D.M. 19.08.1996 non fa rientrare fra le attività di pubblico spettacolo locali con “karaoke”, che comunque è soggetto alla S.C.I.A.
IN MANCANZA DI QUANTO SOPRA GLI SPETTACOLI RIENTRANO NELLA 1° CATEGORIA
I CONTROLLI.
E’ a questo punto che diviene fondamentale la fase dei controlli di cui all’art 16 del R. D. 773/1931 (TULPS); infatti, solo in questa sede si potrà distinguere se l’attività viene svolta in forma imprenditoriale o semplicemente come “mero allietamento”, con la conseguenza che gli intrattenimenti di natura imprenditoriale, i quali vengono dati al di fuori degli esercizi di cui all’articolo 86 TULPS, continuano in ogni caso a rimanere assoggettati al regime di cui al più volte citato art. 68-69 TULPS (licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza).
IMPORTANTISSIMO AI FINI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN SICILIA ED AI FINI DELL’ORARIO
A seguito delle modifiche degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.- R.D. 18 giugno 1931 n. 773, introdotte dall’art. 7 della L. 7/10/2013 n. 112 di conversione in legge del decreto legge 8/8/2013 n.91, che ha previsto in relazione agli spettacoli e ai trattenimenti pubblici fino ad un massimo di 200 partecipanti, che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio (c.d. “spettacoli dal vivo di portata minore”), la possibilità di sostituire la licenza di polizia con una S.C.I.A. presentata al Comune, a seguito di richiesta di chiarimenti circa l’applicazione nella Regione Sicilia dei nuovi commi introdotti, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l’Amministrazione Generale, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale -, con nota 557/PAS/UO19122/13500.A (😎 del 19/11/2013 ha comunicato che in Sicilia “in mancanza di norme di attuazione dello Statuto Speciale, la titolarità dell’esercizio delle funzioni amministrative previste dal T.U.L.P.S. fa tuttora capo al QUESTORE e non ai Comuni”.
Pertanto, non trovano applicazione nel territorio della Regione Siciliana le disposizioni previste dall’art. 19 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 che, come è noto, avrebbero dovuto determinare le modalità di trasferimento delle funzioni di polizia amministrativa alla stessa Regione, alle Province ed ai Comuni in essa esistenti.
INQUINAMENTO ACUSTICO ED ORARI: LA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (VIA)
Musica dal vivo: la valutazione di impatto acustico (VIA)
Anche detta “perizia fonometrica”, questa pratica, obbligatoria per legge, è essenziale prima di tutto per tutelare i propri interessi da ripercussioni, legali e di salute, dettate dall’inquinamento acustico. Una valutazione necessaria non solo per la musica dal vivo, ma anche per il semplice sottofondo musicale in diffusione durante le ore di apertura. La rilevazione è finalizzata a stabilire il volume massimo della musica all’interno del locale e il suo “impatto” verso l’esterno.
La VIA deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato e conservata accuratamente, in modo da poter essere mostrata all’occorrenza. Insieme al perito, il gestore valuterà la possibilità di intervenire con piccoli adeguamenti utili a migliorare l’isolamento e l’acustica del locale.
Il costo di una valutazione di impatto acustico si aggira solitamente tra i 400 ai 600 euro, in base all’agenzia o professionista al quale si sceglierà di affidarsi. Per questo motivo, prima di farla, confronta più preventivi e cerca di capire quale agenzia o professionista offra i servizi migliori al miglior prezzo.
Regolamentata dalla norma n. 447 del 26 ottobre 1995, conosciuta anche come “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, la perizia fonometrica non ha scadenza, ma deve essere aggiornata in caso di ristrutturazioni del locale o dell’acquisto di un nuovo impianto audio.
Ai sensi della legge 447/95 le funzioni amministrative relative al controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal Comune territorialmente competente. In base all’art. 90 della L.R. 6/01, l’autorità Giudiziaria e il Comune si avvalgono dell’ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente), al fine di accertare l’eventuale superamento dei livelli di accettabilità delle immissioni sonore e quindi la violazione delle relative norme, solo quando verrà verificato l’adempimento da parte dell’esercente delle norme in materia di inquinamento acustico ovvero il rispetto dei limiti di immissione di rumore in ambiente esterno. L’ARPA verificherà, all’occorrenza, le relazioni fonometriche nelle quali venga certificato il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215, concernente i limiti di emissione acustica all’interno dei luoghi di intrattenimento danzante e di diffusione musicale, e del D.P.C.M. 14/11/1997 relativo ai limiti di immissione di rumore in ambiente esterno. Entrambi le relazioni e relative misurazioni fonometriche devono essere eseguite da un tecnico competente in acustica iscritto ai sensi del D.P.C.M. 31/3/1998 al relativo albo regionale dell’Assessorato al Territorio e Ambiente.

In caso di accertata violazione o reiterato disturbo alla quiete pubblica potrà trovare applicazione l’art. 659 del codice penale “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” (contravvenzione, procedibile d’ufficio, previsto il sequestro delle apparecchiature).